IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito, nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le proposte di modifica dell'art. 259 dello statuto relativo al corso di laurea in architettura formulate dalle autorita' accademiche di questo ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di architettura del 10 maggio 1995; del senato accademico del 14 luglio 1995 e del consiglio di amministrazione del 4 luglio 1995; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato, con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 259 relativo ai cicli didattici del corso di laurea in architettura e' cosi' modificato: "Lo studente per potersi iscrivere al II ciclo (III anno) dovra' aver superato con profitto una annualita' per ciascuna delle aree disciplinari cui appartengono le discipline di corsi monodisciplinari o quelle caratterizzanti i laboratori del I ciclo (I e II anno) e precisamente: i tre laboratori previsti nel primo ciclo; una o mezza annualita' per ciascuna delle seguenti aree disciplinari: II, IV, VI, VIII, X, XI". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 21 novembre 1996 Il rettore: BUCCI